Art. 2
Relazioni di valutazione della qualità
In vigore dal 31 mag 2022
Relazioni di valutazione della qualità
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione la valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sotto forma di relazioni trasmesse mediante sistemi di informazione elettronici che consentono lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono informazioni sul lavoro svolto nel contesto delle valutazioni della qualità, in particolare in merito ai risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini che offrono informazioni affidabili e conclusive riguardo alla situazione effettiva sul campo, e quantificano le carenze rilevate dalla valutazione della qualità pertinente. I risultati delle valutazioni della qualità di cui al paragrafo 1 devono essere combinati in modo da quantificare l'errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
3. Qualora i risultati delle valutazioni della qualità rilevino carenze in base alle valutazioni della qualità di cui al paragrafo 1, lo Stato membro indica chiaramente le misure correttive volte ad affrontare tali carenze nella relazione di valutazione della qualità. Se la Commissione ritiene che i progressi nell'attuazione delle misure correttive proposte nell'anno precedente siano insufficienti può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Per quanto riguarda le carenze ricorrenti che emergono nella valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 se le stesse carenze sono emerse senza che siano avvenuti miglioramenti nel secondo anno consecutivo e se tali carenze sono considerate gravi in conformità dell', lettera d), del suddetto regolamento.
5. La relazione di valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici trasmessa per gli anni 2024 e 2026 contiene tutte le condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzati per l'analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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