Art. 7
Modifiche o ritiri delle domande di aiuto
In vigore dal 31 mag 2022
Modifiche o ritiri delle domande di aiuto
1. Le domande di aiuto possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario alle condizioni seguenti:
a)
per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco;
b)
per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, in relazione alla condizione di ammissibilità per l'identificazione e la registrazione degli animali, le modifiche o i ritiri sono consentiti soltanto entro la data stabilita dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e nel caso non sia intervenuta la scadenza di cui alla prima frase del presente paragrafo. Non sono inoltre consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
c)
per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.
2. In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in caso di inosservanze riguardanti la condizione di ammissibilità concernente l'individuazione e la registrazione degli animali, sono ammessi modifiche o ritiri solo prima della data stabilita dallo Stato membro entro cui rispettare tali requisiti in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Al fine di agevolare il processo per i beneficiari, gli Stati membri possono apportare le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza. In tal caso tuttavia gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario sia informato dei cambiamenti introdotti dallo Stato membro e abbia la possibilità di intervenire in caso di disaccordo.
3. Per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, gli Stati membri possono disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata, di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento, riguardo a un animale che non si trova più nell'azienda possono sostituire il ritiro per iscritto dell'animale.
4. Per gli Stati membri che applicano un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 per gli interventi basati sugli animali, i beneficiari possono revocare la loro domanda soltanto per tutti gli animali oggetto dell'intervento che sono registrati nella banca dati informatizzata.
5. Le modifiche o i ritiri si effettuano tramite i canali di comunicazione ufficiali stabiliti dallo Stato membro.
6. Gli Stati membri informano i beneficiari dell'ultima data utile per modificare o ritirare la loro domanda di aiuto. Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari che sono soggetti a un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116.
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