Art. 5

Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 10 mar 2022
Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Nel calcolare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da altri contratti derivati di cui all’, lettera c), compresi swap, contratti a termine di tipo future o contratti a termine di tipo forward, gli enti scompongono le operazioni con componenti multiple in singole componenti di operazioni. 2.   Per le componenti delle operazioni di cui al paragrafo 1 che comportano un rischio di default dell’emittente dello strumento sottostante, gli enti calcolano il valore della loro esposizione indiretta come se si trattasse di posizioni in tali componenti. 3.   L’ente che non sia in grado di applicare il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 determina il valore dell’esposizione indiretta verso l’emittente degli strumenti sottostanti come la perdita massima che esso stesso subirebbe in seguito al potenziale default dell’emittente degli strumenti sottostanti cui si riferisce il contratto derivato.
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Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 5 Regolamento (UE) 2022/1011) — Testo vigente | Portale Normativo