Art. 6

Calcolo dei valori delle esposizioni indirette derivanti da contratti derivati multi-sottostante

In vigore dal 10 mar 2022
Calcolo dei valori delle esposizioni indirette derivanti da contratti derivati multi-sottostante 1.   Nel determinare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati stipulati su indici di debito o azionari, credit default swap index o organismi di investimento collettivo, o aventi più nomi di riferimento come sottostante, gli enti tengono conto di tutti i singoli strumenti sottostanti e calcolano i valori delle esposizioni indirette come la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di ciascuno dei nomi di riferimento sottostanti. Gli enti assegnano ciascun valore dell’esposizione indiretta a un cliente identificato, a un cliente distinto o al cliente ignoto a norma dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. 2.   L’ente che non sia in grado di tenere conto di ogni singolo strumento sottostante del contratto derivato conformemente al paragrafo 1 o al quale ciò risulti indebitamente oneroso: a) tiene conto dei singoli strumenti sottostanti che è in grado di considerare o per i quali il look-through non sia indebitamente oneroso e calcola il valore dell’esposizione indiretta conformemente al paragrafo 1; b) per gli strumenti sottostanti di cui non è in grado di tenere conto o per i quali il look-through sia indebitamente oneroso, calcola il valore dell’esposizione indiretta esaminando la variazione del prezzo del contratto derivato in caso di default di tutti i nomi di riferimento sottostanti. Il valore dell’esposizione indiretta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è assegnato all’operazione su derivati in quanto cliente distinto o al cliente ignoto, conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se i valori delle esposizioni indirette devono essere assegnati al cliente ignoto conformemente all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione e se i valori delle esposizioni indirette sono negativi, l’ente azzera detti valori delle esposizioni indirette prima di conteggiarli nelle esposizioni verso il cliente ignoto.
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Calcolo dei valori delle esposizioni indirette derivanti da contratti derivati multi-sottostante (Art. 6 Regolamento (UE) 2022/1011) — Testo vigente | Portale Normativo