Art. 4

Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per i contratti derivati su crediti

In vigore dal 10 mar 2022
Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per i contratti derivati su crediti 1.   Il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati su crediti di cui all’, lettera b), è pari alla somma del valore di mercato corrente del contratto derivato su crediti e dell’importo dovuto alla controparte del contratto derivato su crediti a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità. 2.   Se il valore di mercato del derivato su crediti non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo del derivato su crediti a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo del derivato su crediti a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un contratto derivato su crediti a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurato il contratto derivato su crediti a norma della disciplina contabile applicabile.
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Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per i contratti derivati su crediti (Art. 4 Regolamento (UE) 2022/1011) — Testo vigente | Portale Normativo