Art. 3

Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per le opzioni su strumenti di debito e di capitale

In vigore dal 10 mar 2022
Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per le opzioni su strumenti di debito e di capitale 1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta per le opzioni di cui all’, lettera a), sommando il valore di mercato corrente dell’opzione e l’importo dovuto alla controparte dell’opzione a seguito di un potenziale default dell’emittente dello strumento sottostante, da cui è stato detratto l’importo dovuto all’ente da tale controparte in tale eventualità. 2.   Per le opzioni call, il valore dell’esposizione indiretta è pari al valore di mercato dell’opzione. Per una posizione lunga in un’opzione call, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione corta in un’opzione call il valore dell’esposizione indiretta è negativo. 3.   Per le opzioni put, il valore dell’esposizione indiretta è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’opzione e il suo prezzo strike. Per una posizione corta in un’opzione put, il valore dell’esposizione indiretta è positivo, mentre per una posizione lunga in un’opzione put il valore dell’esposizione indiretta è negativo. 4.   In deroga al paragrafo 3, per le opzioni put il cui prezzo strike non è disponibile alla data dell’operazione ma lo sarà in una fase successiva, gli enti utilizzano il prezzo strike atteso modellizzato che è impiegato per il calcolo del valore equo (fair value) dell’opzione. 5.   Se il valore di mercato dell’opzione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano il valore equo dell’opzione a tale data. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente. Se non sono disponibili né il valore di mercato né il valore equo di un’opzione a qualsiasi data, gli enti adottano il valore al quale è misurata l’opzione a norma della disciplina contabile applicabile.
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Calcolo del valore dell’esposizione indiretta per le opzioni su strumenti di debito e di capitale (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/1011) — Testo vigente | Portale Normativo