Art. 2

Assegnazione delle esposizioni indirette alle categorie di contratti derivati

In vigore dal 10 mar 2022
Assegnazione delle esposizioni indirette alle categorie di contratti derivati Gli enti assegnano le esposizioni indirette di cui all’, paragrafo 1, a una delle categorie di contratti derivati seguenti: a) opzioni su strumenti di debito e di capitale; b) contratti derivati su crediti; c) tutti gli altri contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 aventi come attività sottostante uno strumento di debito o di capitale e che non sono inclusi nelle categorie di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
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