Art. 27

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo

In vigore dal 27 gen 2022
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo Gli Stati membri possono partecipare, nel 2022, alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1o giugno 2022.
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Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo (Art. 27 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo