Art. 28

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

In vigore dal 27 gen 2022
Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo 1.   La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2021-2022 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi di cui all'allegato VII, tabella A, e si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato. 2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive. 3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca. 4.   La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell', è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:109:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (Art. 28 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo