Art. 26

FAD per tonnidi tropicali

In vigore dal 27 gen 2022
FAD per tonnidi tropicali 1.   L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2022. 2.   Nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le loro navi non utilizzino FAD. Ciascuna nave non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sull’attrezzo di pesca sui FAD calati per i rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2022. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data le navi battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di persca sui FAD finché la Commissione non riceve tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.
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FAD per tonnidi tropicali (Art. 26 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo