Art. 25

Squali

In vigore dal 27 gen 2022
Squali 1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias. 3.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT. 4.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 5.   È vietato detenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 6.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
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