Art. 30
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
In vigore dal 27 gen 2022
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento le navi incluse in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:109:oj#art-30