Art. 32
Squali
In vigore dal 27 gen 2022
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
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