Art. 33
Mobulidi
In vigore dal 27 gen 2022
Mobulidi
1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori («pesca di sussistenza»).
Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diversa dalla pesca di superficie, vale a dire praticata da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.
2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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