Art. 35

Pesca con cianciolo

In vigore dal 27 gen 2022
Pesca con cianciolo 1.   I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis): a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2022 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2022 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2022 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — le coste americane del Pacifico, — longitudine 150° O, — latitudine 40° N, — latitudine 40o S; b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2022 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — longitudine 96° O, — longitudine 110° O, — latitudine 4° N, — latitudine 3° S. 2.   Per ciascuna delle navi di cui al paragrafo 1 a che battono la bandiera di uno stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2022, il periodo di divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui la nave ha optato. 3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati. 4.   Il paragrafo 3 non si applica: a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
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Pesca con cianciolo (Art. 35 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo