Art. 36

FAD derivanti

In vigore dal 27 gen 2022
FAD derivanti 1.   Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo. 2.   Nei quindici giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui ha optato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC: a) si astiene dall'utilizzare i FAD; b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
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FAD derivanti (Art. 36 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo