Art. 36
FAD derivanti
In vigore dal 27 gen 2022
FAD derivanti
1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.
2. Nei quindici giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui ha optato ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:
a)
si astiene dall'utilizzare i FAD;
b)
recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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