Art. 38
Divieto di pesca degli squali alalunga
In vigore dal 27 gen 2022
Divieto di pesca degli squali alalunga
1. È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari della specie squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali e informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Storico versioni
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