Art. 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

In vigore dal 27 gen 2022
Divieto di pesca degli squali alalunga 1.   È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona. 2.   Gli esemplari della specie squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi. 3.   Gli operatori delle navi registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali e informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Storico versioni

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In sintesi

La disposizione stabilisce il divieto assoluto di pescare squali alalunga nella zona della convenzione IATTC. È altresì vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare o vendere carcasse o parti di questi esemplari catturati in tale area. Se catturati accidentalmente, gli squali non devono essere danneggiati e vanno rilasciati immediatamente. Gli operatori navali devono inoltre registrare e segnalare allo Stato membro il numero e le condizioni (vivi o morti) degli esemplari rilasciati.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare e conservare la specie dello squalo alalunga nella zona della convenzione IATTC vietandone la pesca e la commercializzazione. Si punta inoltre a ridurre la mortalità da catture accidentali e a monitorare lo stato degli esemplari.

A chi si applica

Si applica agli operatori delle navi che operano nella zona della convenzione IATTC e agli Stati membri di cui tali operatori hanno la cittadinanza.

Esempio pratico

L'equipaggio di un peschereccio attivo nella zona della convenzione IATTC cattura accidentalmente uno squalo alalunga impigliato nella rete. I marinai non devono fargli del male e devono subito rimetterlo in mare, annotando nel registro se l'animale rilasciato era vivo o morto per poi comunicarlo al proprio Stato membro.

Adempimenti e conseguenze

Gli operatori navali hanno l'obbligo di rilasciare immediatamente gli esemplari catturati accidentalmente senza danneggiarli, registrare il loro numero e le condizioni (vivi o morti) e comunicare i dati al proprio Stato membro; gli Stati membri devono trasmettere tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio. Non sono previste sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Cosa si deve fare se uno squalo alalunga viene pescato per sbaglio?Gli operatori devono rilasciare immediatamente l'esemplare senza danneggiarlo, registrare la cattura con l'indicazione se era vivo o morto e trasmettere il dato al proprio Stato membro.
È possibile vendere parti di squalo alalunga catturato nella zona IATTC?No, il testo vieta espressamente di mettere in vendita o vendere sia parti sia carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
Quale obbligo hanno gli Stati membri nei confronti della Commissione?Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni raccolte sulle registrazioni dei rilasci entro il 31 gennaio di ogni anno.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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