Art. 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

In vigore dal 27 gen 2022
Divieto di pesca degli squali alalunga 1.   È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona. 2.   Gli esemplari della specie squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi. 3.   Gli operatori delle navi registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali e informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
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Divieto di pesca degli squali alalunga (Art. 38 Regolamento (UE) 2022/109) — Testo vigente | Portale Normativo