Art. 38
Divieto di pesca degli squali alalunga
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Divieto di pesca degli squali alalunga
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La disposizione stabilisce il divieto assoluto di pescare squali alalunga nella zona della convenzione IATTC. È altresì vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare o vendere carcasse o parti di questi esemplari catturati in tale area. Se catturati accidentalmente, gli squali non devono essere danneggiati e vanno rilasciati immediatamente. Gli operatori navali devono inoltre registrare e segnalare allo Stato membro il numero e le condizioni (vivi o morti) degli esemplari rilasciati.
La norma mira a tutelare e conservare la specie dello squalo alalunga nella zona della convenzione IATTC vietandone la pesca e la commercializzazione. Si punta inoltre a ridurre la mortalità da catture accidentali e a monitorare lo stato degli esemplari.
Si applica agli operatori delle navi che operano nella zona della convenzione IATTC e agli Stati membri di cui tali operatori hanno la cittadinanza.
L'equipaggio di un peschereccio attivo nella zona della convenzione IATTC cattura accidentalmente uno squalo alalunga impigliato nella rete. I marinai non devono fargli del male e devono subito rimetterlo in mare, annotando nel registro se l'animale rilasciato era vivo o morto per poi comunicarlo al proprio Stato membro.
Gli operatori navali hanno l'obbligo di rilasciare immediatamente gli esemplari catturati accidentalmente senza danneggiarli, registrare il loro numero e le condizioni (vivi o morti) e comunicare i dati al proprio Stato membro; gli Stati membri devono trasmettere tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio. Non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.