Art. 13
Controlli dell’Unione
In vigore dal 7 gen 2022
Controlli dell’Unione
La Commissione può effettuare controlli dell’Unione conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 536/2014 al fine di verificare se uno Stato membro vigila correttamente sulla conformità alle norme per la valutazione coordinata della sicurezza di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 536/2014 e al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:20:oj#art-13