Art. 14
Tariffe
In vigore dal 7 gen 2022
Tariffe
Gli Stati membri possono imporre una tariffa per lo svolgimento di attività di valutazione della sicurezza in qualità di Stato membro responsabile della valutazione della sicurezza e stabilire tariffe ridotte per sperimentazioni cliniche non commerciali conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 536/2014.
Storico versioni
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