Art. 7
Comitato di monitoraggio IPA
In vigore dal 15 dic 2021
Comitato di monitoraggio IPA
1. La Commissione e il beneficiario dell’IPA III si dotano di un comitato di monitoraggio IPA entro sei mesi dall’entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento. Tale comitato assolve anche le responsabilità del comitato di monitoraggio IPA a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (5) e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
2. Il comitato di monitoraggio IPA esamina l’efficacia, l’efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità complessive dell’attuazione di tutte le azioni nel conseguimento dei risultati stabiliti nelle convenzioni di finanziamento e nel quadro di programmazione dell’IPA III. A questo scopo si basa, laddove opportuno, sulle informazioni fornite dai comitati di monitoraggio settoriali di cui all’ e da altre strutture centrali di coordinamento esistenti del beneficiario dell’IPA III.
3. Il comitato di monitoraggio IPA è composto da rappresentanti della Commissione, dal coordinatore nazionale IPA, da rappresentanti di altre autorità e organismi nazionali competenti del beneficiario dell’IPA III nonché, se opportuno, da donatori bilaterali, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali e altri portatori di interessi tra cui la società civile e le organizzazioni del settore privato.
4. Le riunioni del comitato di monitoraggio IPA sono presiedute congiuntamente da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore nazionale IPA.
5. Il comitato di monitoraggio IPA adotta il proprio regolamento interno.
6. Il comitato di monitoraggio IPA si riunisce almeno una volta l’anno. Possono essere convocate riunioni ad hoc, specialmente su base tematica, su iniziativa della Commissione o del beneficiario dell’IPA III.
Storico versioni
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