Art. 9

Gestione indiretta con un beneficiario dell’IPA III

In vigore dal 15 dic 2021
Gestione indiretta con un beneficiario dell’IPA III 1.   La Commissione può attuare l’assistenza IPA III nell’ambito della gestione indiretta con un beneficiario dell’IPA III concludendo una convenzione di finanziamento a norma degli articoli 154 e 158 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Prima di firmare una convenzione di finanziamento, la Commissione ottiene la prova del soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione provvede inoltre affinché siano istituite le strutture e le autorità di cui all’ del presente regolamento. 3.   L’ordinatore nazionale verifica che le strutture e le autorità di cui all’ continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In caso di mancato rispetto, ne informa immediatamente la Commissione e prende le adeguate misure di salvaguardia rispetto ai pagamenti eseguiti o ai contratti firmati. 4.   I programmi pluriennali oggetto di una convenzione di finanziamento e che si avvalgono delle disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2021/947 sono attuati nell’ambito della gestione indiretta con i beneficiari dell’IPA III. Le decisioni che adottano i piani d’azione pluriennali di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/947 comprendono, se del caso, un elenco indicativo dei grandi progetti. La Commissione applica l’articolo 30, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947, a meno che un accordo settoriale o una convenzione di finanziamento non specifichi un termine anteriore per i disimpegni automatici. 5.   L’importo oggetto del disimpegno di cui al paragrafo 4 è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell’impegno di bilancio alla quale si applica una delle condizioni seguenti: a) l’azione è sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’attuazione del programma, in tutto o in parte. Il beneficiario dell’IPA III che invoca la forza maggiore ne dimostra le conseguenze dirette sull’attuazione della totalità o di una parte del programma. 6.   Il beneficiario dell’IPA III trasmette alla Commissione le informazioni sulle condizioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), del presente articolo nella relazione annuale di cui all’.
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Gestione indiretta con un beneficiario dell’IPA III (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/2236) — Testo vigente | Portale Normativo