Art. 8
Strutture e autorità
In vigore dal 15 dic 2021
Strutture e autorità
1. In caso di gestione indiretta da parte del beneficiario dell’IPA III, il beneficiario dell’IPA III istituisce le seguenti strutture e autorità:
a)
il coordinatore nazionale IPA;
b)
l’ordinatore nazionale;
c)
la struttura di gestione composta dall’ufficio di sostegno dell’ordinatore nazionale e dall’organismo contabile;
d)
le autorità di gestione e gli organismi intermedi;
e)
l’autorità di audit.
2. Le funzioni e le responsabilità delle strutture di cui al paragrafo 1 sono definite nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.
3. Il beneficiario dell’IPA III provvede a una separazione adeguata delle mansioni tra le strutture e autorità di cui al paragrafo 1 e all’interno delle medesime.
Storico versioni
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