Art. 10

Comitati di monitoraggio settoriali

In vigore dal 15 dic 2021
Comitati di monitoraggio settoriali 1.   Il beneficiario dell’IPA III dispone di comitati di monitoraggio settoriali IPA per monitorare i programmi annuali e pluriennali attuati nell’ambito della gestione indiretta dal beneficiario dell’IPA III, finanziati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) 2021/1529 in un settore specifico. Tali comitati sono istituiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento in tale settore. 2.   Conformemente al principio di proporzionalità, nel caso di programmi annuali attuati nell’ambito della gestione indiretta, nella convenzione di finanziamento si può derogare all’obbligo di disporre di un comitato di monitoraggio settoriale IPA. 3.   Qualora sia stato istituito un comitato di monitoraggio settoriale IPA, tale comitato può monitorare, oltre ai programmi pluriennali attuati nell’ambito della gestione indiretta, altri programmi annuali finanziati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) 2021/1529, attuati nell’ambito della gestione diretta o indiretta nello stesso settore specifico. 4.   Per i programmi di cooperazione transfrontaliera, il comitato congiunto di monitoraggio di cui all’ svolge le funzioni di comitato di monitoraggio settoriale IPA. 5.   Ciascun comitato di monitoraggio settoriale IPA monitora i progressi nell’attuazione del programma. Esso esamina l’efficacia, l’efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità dell’attuazione delle azioni nel programma, nonché la coerenza di tali azioni con le rispettive strategie. 6.   Ciascun comitato di monitoraggio settoriale IPA adotta il proprio regolamento interno. 7.   Il comitato di monitoraggio settoriale IPA è composto da rappresentanti delle autorità e degli organismi competenti del beneficiario dell’IPA III, di altri portatori di interessi quali le parti economiche, sociali e ambientali, nonché delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni finanziarie internazionali e della società civile. La Commissione partecipa ai lavori del comitato. Le riunioni del comitato di monitoraggio settoriale IPA sono presiedute da un rappresentante di grado elevato del beneficiario dell’IPA III. In funzione del settore o del programma, la Commissione può copresiedere tali riunioni. 8.   I comitati di monitoraggio settoriali IPA si riuniscono almeno due volte ogni dodici mesi.
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Comitati di monitoraggio settoriali (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/2236) — Testo vigente | Portale Normativo