Art. 18
Strutture e autorità
In vigore dal 15 dic 2021
Strutture e autorità
1. Sono coinvolte nella gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nei beneficiari dell’IPA III le strutture seguenti:
a)
i coordinatori nazionali IPA dei beneficiari dell’IPA III che partecipano al programma di cooperazione transfrontaliera, i quali sono congiuntamente responsabili di garantire che gli obiettivi stabiliti nei programmi di cooperazione transfrontaliera proposti siano coerenti con gli obiettivi del quadro di programmazione dell’IPA III;
b)
l’ordinatore nazionale e la struttura di gestione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del capofila dell’IPA III quando il programma transfrontaliero viene attuato nell’ambito della gestione indiretta;
c)
le strutture di cooperazione transfrontaliera in tutti i beneficiari dell’IPA partecipanti, che collaborano strettamente alla programmazione e attuazione del pertinente programma di cooperazione transfrontaliera. In caso di gestione indiretta, la struttura di cooperazione transfrontaliera del capofila dell’IPA III svolge i compiti dell’autorità di gestione di cui all’, paragrafo 1, lettera d). L’autorità di gestione designa organismi intermedi;
d)
l’autorità di audit di cui all’, paragrafo 1, lettera e), quando il programma transfrontaliero viene attuato nell’ambito della gestione indiretta con il beneficiario dell’IPA III. Quando non è autorizzata a svolgere le sue funzioni su tutto il territorio coperto da un programma di cooperazione transfrontaliera, l’autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori contabili comprendente rappresentanti di ciascun paese che partecipa al programma di cooperazione transfrontaliera.
2. Le funzioni e le responsabilità delle strutture di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente definite nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.
3. I beneficiari dell’IPA III partecipanti istituiscono, per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera, un comitato congiunto di monitoraggio che esercita anche le funzioni del comitato di monitoraggio settoriale di cui all’.
4. È istituito un segretariato tecnico congiunto che assiste la Commissione, nonché altre strutture e autorità tra cui il comitato congiunto di monitoraggio. Lo stesso segretariato tecnico congiunto può contribuire alla preparazione e all’attuazione di più di un programma di cooperazione transfrontaliera.
5. Nell’ambito della gestione indiretta da parte del beneficiario dell’IPA III, i beneficiari dell’IPA III partecipanti stipulano un accordo bilaterale o multilaterale che definisce le responsabilità rispettive nell’attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera pertinente. I requisiti minimi per un tale accordo sono definiti nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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