Art. 16

Programmazione e selezione degli interventi

In vigore dal 15 dic 2021
Programmazione e selezione degli interventi 1.   I programmi di cooperazione transfrontaliera sono elaborati secondo il modello fornito dalla Commissione; essi sono preparati congiuntamente dai beneficiari dell’IPA III partecipanti e presentati alla Commissione per via elettronica. I beneficiari dell’IPA III partecipanti e la Commissione concordano l’elenco delle regioni ammissibili, che è incluso nel pertinente programma di cooperazione transfrontaliera. 2.   Nell’ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera sono selezionati gli interventi che producono effetti e vantaggi transfrontalieri evidenti. 3.   Gli interventi nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice mediante inviti a presentare proposte che interessano l’intera area ammissibile. 4.   I beneficiari dell’IPA III partecipanti possono inoltre individuare interventi al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, gli interventi sono esplicitamente menzionati nel programma di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1. 5.   Gli interventi selezionati per la cooperazione transfrontaliera comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due beneficiari dell’IPA III partecipanti. I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare gli interventi. Inoltre cooperano nell’ambito della dotazione di personale o del finanziamento degli interventi o di entrambi. 6.   Un intervento può essere attuato in un solo paese beneficiario dell’IPA III partecipante, purché siano identificati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.
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Programmazione e selezione degli interventi (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/2236) — Testo vigente | Portale Normativo