Art. 15
Assistenza tecnica
In vigore dal 15 dic 2021
Assistenza tecnica
1. Ogni programma di cooperazione transfrontaliera comprende una dotazione di bilancio specifica per l’assistenza tecnica, che è limitata al 10 % del contributo dell’Unione al programma di cooperazione transfrontaliera.
L’assistenza tecnica può sostenere attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, messa in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all’attuazione del programma nonché attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma. L’assistenza tecnica può sostenere in particolare il finanziamento del segretariato tecnico congiunto, le attività per la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi i sistemi di scambio elettronico di dati, e le azioni volte a potenziare la capacità delle autorità dei paesi partecipanti e dei beneficiari di gestire l’assistenza IPA III e a scambiare le migliori pratiche tra di esse.
2. L’assistenza tecnica può riguardare anche il periodo di programmazione precedente e quello successivo.
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