Art. 20
Disposizioni specifiche per l’assistenza allo sviluppo rurale
In vigore dal 15 dic 2021
Disposizioni specifiche per l’assistenza allo sviluppo rurale
1. L’assistenza allo sviluppo rurale è oggetto di un programma pluriennale, che è un piano d’azione pluriennale a norma degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2021/947, elaborato a livello centrale, predisposto dalle autorità competenti designate dal beneficiario dell’IPA III e presentato alla Commissione previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti.
2. I programmi di sviluppo rurale sono attuati dai beneficiari dell’IPA III nell’ambito della gestione indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e consentono il finanziamento di tipi selezionati di azioni finanziate nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
3. Per i programmi di sviluppo rurale, le strutture di cui all’, paragrafo 1, lettera d), sono costituite dall’agenzia per lo sviluppo rurale IPA e dalla relativa autorità di gestione, che operano in stretta collaborazione.
4. Nel determinare la quota di spesa pubblica rispetto al costo totale ammissibile dell’investimento, non si tiene conto dell’aiuto nazionale per agevolare l’accesso ai prestiti concesso senza alcun contributo dell’Unione in virtù del regolamento (UE) 2021/1529.
5. I progetti di investimento nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale restano ammissibili al finanziamento dell’Unione purché non subiscano una modifica sostanziale entro i cinque anni successivi al pagamento finale.
6. Per i programmi di sviluppo rurale, il comitato di monitoraggio settoriale di cui all’ è il comitato di monitoraggio settoriale dell’agenzia per lo sviluppo rurale IPA.
Storico versioni
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