Art. 5
Accordo quadro relativo al partenariato finanziario, accordi settoriali e convenzione di finanziamento
In vigore dal 15 dic 2021
Accordo quadro relativo al partenariato finanziario, accordi settoriali e convenzione di finanziamento
1. La Commissione e il beneficiario dell’IPA III stipulano un accordo quadro relativo al partenariato finanziario che stabilisce disposizioni specifiche per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l’audit inerenti all’assistenza IPA III, e che impone al beneficiario dell’IPA III di recepire nell’ordinamento interno i pertinenti obblighi previsti dalla normativa dell’Unione. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario può essere completato da accordi settoriali che stabiliscono disposizioni specifiche per la gestione e l’attuazione dell’assistenza IPA III in settori o programmi specifici.
2. Ad eccezione dei casi debitamente giustificati, l’assistenza IPA III può essere erogata al beneficiario dell’IPA III soltanto dopo l’entrata in vigore dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e dell’eventuale accordo settoriale applicabile.
3. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono le modalità di gestione dell’assistenza IPA III, compresi i metodi di attuazione dell’assistenza IPA III applicabili, i termini di attuazione, nonché le regole sull’ammissibilità della spesa.
4. Se i programmi sono attuati nell’ambito della gestione indiretta da un beneficiario dell’IPA III, l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, l’eventuale accordo settoriale e la convenzione di finanziamento considerati nel loro insieme sono conformi all’articolo 129, all’articolo 155, paragrafo 6, e all’articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
5. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario si applica a tutte le convenzioni di finanziamento. Gli accordi settoriali si applicano, ove pertinente, a tutte le convenzioni di finanziamento stipulate in relazione al settore o al programma contemplato dall’accordo settoriale.
6. Oltre agli elementi di cui all’articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e gli eventuali accordi settoriali stabiliscono, in particolare, norme dettagliate riguardanti:
a)
le strutture e le autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l’audit inerenti all’assistenza IPA III, nonché le rispettive funzioni e responsabilità;
b)
le condizioni e i requisiti di controllo per l’istituzione, da parte del beneficiario dell’IPA III, delle strutture e delle autorità necessarie per consentire l’affidamento di compiti di esecuzione del bilancio relativi all’assistenza IPA III;
c)
le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all’articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;
d)
i requisiti in materia di pagamenti, esame e accettazione dei conti e le procedure di rettifica finanziaria, disimpegno dei fondi inutilizzati e chiusura dei programmi.
Storico versioni
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