Art. 4

Principio della titolarità

In vigore dal 15 dic 2021
Principio della titolarità 1.   La titolarità della programmazione e dell’attuazione dell’assistenza IPA III spetta in primo luogo al beneficiario dell’IPA III. 2.   Il beneficiario dell’IPA III nomina un coordinatore nazionale IPA. 3.   Il coordinatore nazionale IPA assicura uno stretto collegamento tra l’utilizzo dell’assistenza IPA III e il processo generale di adesione. 4.   Il coordinatore nazionale IPA rappresenta l’interlocutore principale della Commissione per l’intero processo di coordinamento della programmazione in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del quadro di programmazione dell’IPA III di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1529 («quadro di programmazione dell’IPA III»), monitoraggio dell’attuazione, valutazione dell’assistenza IPA III e relative relazioni, compreso il coordinamento all’interno dell’amministrazione del beneficiario dell’IPA III e con gli altri donatori. Il coordinatore nazionale IPA si adopera affinché l’amministrazione del beneficiario dell’IPA III prenda tutte le misure necessarie per facilitare l’attuazione di tali programmi. 5.   Il coordinatore nazionale IPA coordina la partecipazione dei beneficiari dell’IPA III ai programmi di cooperazione territoriale e transfrontaliera pertinenti a norma del regolamento (UE) 2021/1529 e del regolamento (UE) 2021/1059. Il coordinatore nazionale IPA può delegare il compito di coordinamento a una struttura istituita per la gestione della cooperazione transfrontaliera, secondo le esigenze. 6.   Il coordinatore nazionale IPA è un rappresentante di alto livello del governo o dell’amministrazione centrale del beneficiario dell’IPA III, dotato di poteri adeguati.
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Principio della titolarità (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/2236) — Testo vigente | Portale Normativo