Art. 4

Luogo dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

In vigore dal 21 ott 2021
Luogo dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 1.   Per quanto riguarda i prodotti biologici e i prodotti in conversione di cui all’ destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell’Unione. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di immissione in libera pratica presso i quali le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali in conformità del paragrafo 1, indicandone il nome, l’indirizzo e i recapiti. La Commissione tiene aggiornato l’elenco di tali punti di immissione in libera pratica nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces). 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dei punti di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 1 dispongano della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente del sistema Traces.
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