Art. 6
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2124
In vigore dal 21 ott 2021
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2124
Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 è così modificato:
1.
all’, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto ii bis):
«ii bis)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui ai punti i) e ii) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
(*) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).»;"
2.
all’, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’operatore responsabile della partita si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e ii bis), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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