Art. 5
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
In vigore dal 21 ott 2021
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 è così modificato:
1.
l’, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera a) è così modificata:
i)
è inserito il seguente punto i bis):
«i bis)
partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
(*) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).»;"
ii)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, compresi quelli che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di:
i)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
ii)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;
2.
prima del capo I è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1.
«controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/625;
2.
«controlli fitosanitari»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625;
3.
«controlli dei prodotti biologici»: i controlli ufficiali di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (*).
(*) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461, 27.12.2021, del …, pag. 13).).»;"
3.
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I controlli di identità e fisici per la verifica della conformità alla normativa dell’Unione relativa alla sicurezza alimentare, alla sicurezza dei mangimi e alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verificano le seguenti condizioni:»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le autorità competenti possono eseguire i seguenti controlli ufficiali presso un punto di controllo indicato nel DSCE diverso dal posto di controllo frontaliero, salvo qualora nel riquadro 30 del certificato di ispezione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2021/2306 («certificato di ispezione») sia stata spuntata la casella «La partita non può essere immessa in libera pratica»:
a)
controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), del presente regolamento;
b)
controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;
4.
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Condizioni per l’esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848
1. Le autorità competenti possono eseguire controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo indicato nel certificato di ispezione diverso dal posto di controllo frontaliero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici è stato indicato nel certificato di ispezione dall’operatore responsabile della partita al momento della notifica preventiva in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (*) o dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero;
b)
i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;
c)
le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel riquadro 26 del certificato di ispezione la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;
d)
le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita a un punto di controllo per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici o per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici, a seconda dei casi;
e)
prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici notifica l’arrivo della partita all’autorità competente del punto di controllo responsabile dei controlli dei prodotti biologici inserendo il certificato di ispezione nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces);
f)
l’operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;
g)
l’operatore si è assicurato che le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata del certificato di ispezione;
h)
l’operatore ha indicato il numero di riferimento del certificato di ispezione nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale certificato a disposizione delle autorità doganali come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La prescrizione che una copia autenticata del certificato di ispezione di cui al paragrafo 1, lettera g), accompagni la partita non si applica nel caso in cui tale certificato sia stato rilasciato nel sistema Traces dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo del paese terzo in conformità al regolamento delegato (UE) 2021/2306 o sia stato caricato nel sistema Traces dall’operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che corrisponde all’originale del certificato di ispezione.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (GU L 461, 27.12.2021, del …, pag. 30).»;"
5.
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a verificarsi una delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
l’operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;
b)
nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.
4. Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 3, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.»;
6.
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui alle lettere a) e b) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
«4. In relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti di cui al paragrafo 1, lettera c), i controlli di identità e fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a una delle condizioni di cui al paragrafo 2, si verificano le seguenti condizioni:
a)
l’operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;
b)
nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.
5. Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli fitosanitari registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.»;
7.
all’ è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In relazione alle partite trasferite a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del punto di controllo:
a)
confermano l’arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici tramite il sistema Traces;
b)
registrano nel certificato di ispezione i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici e la decisione in merito alla partita in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.»;
8.
all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), che entrano nell’Unione possono essere eseguiti:»;
9.
l’articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto v):
«v)
per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306;»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere trasportate dall’operatore a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli .».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:2305:oj#art-5