Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 ott 2021
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
i casi e le condizioni in cui determinati prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell’Unione e che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l’ambiente sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri effettuati per verificare la conformità alle norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
b)
il luogo in cui devono essere effettuati i controlli ufficiali per i prodotti di cui alla lettera a) destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione; e
c)
le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2021:2305:oj#art-1