Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1.
«prodotto biologico»: un prodotto come definito all’, punto 2), del regolamento (UE) 2018/848;
2.
«prodotto in conversione»: un prodotto come definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2018/848.
Storico versioni
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