Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1. «prodotto biologico»: un prodotto come definito all’, punto 2), del regolamento (UE) 2018/848; 2. «prodotto in conversione»: un prodotto come definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2018/848.
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