Art. 3
Prodotti biologici e prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
In vigore dal 21 ott 2021
Prodotti biologici e prodotti in conversione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
I seguenti prodotti biologici e prodotti in conversione che entrano nell’Unione sono esenti da controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione:
a)
i prodotti biologici e i prodotti in conversione diversi da quelli che rientrano nelle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625; e
b)
i prodotti biologici e i prodotti in conversione che rientrano nella categoria di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625, diversi da quelli in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite condizioni o misure con atti adottati in conformità rispettivamente dell’articolo 126 o dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, o in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite condizioni o misure in conformità della normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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