Art. 84

Ambito della politica in materia di modifiche

In vigore dal 20 ott 2021
Ambito della politica in materia di modifiche Nel valutare la politica dell’ente in materia di modifiche l’autorità competente accerta che essa risponda ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i criteri stabiliti agli articoli da 1 a 5, all’ e all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e che preveda l’applicazione concreta di tali requisiti e criteri, tenuto conto degli elementi seguenti: a) responsabilità, linee gerarchiche e procedure per l’approvazione interna delle modifiche, in considerazione delle caratteristiche organizzative dell’ente e delle specificità del metodo; b) definizioni, metodi e, se del caso, metriche per la classificazione delle modifiche; c) procedure di individuazione, sorveglianza, notifica e richiesta di autorizzazione all’autorità competente in relazione alle modifiche; d) procedure di attuazione delle modifiche, documentazione compresa.
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Ambito della politica in materia di modifiche (Art. 84 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo