Art. 83

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Per appurare se l’ente adempie agli obblighi inerenti alla gestione e alla documentazione delle modifiche apportate ai sistemi di rating o a un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ovvero ai rispettivi ambiti di applicazione, in conformità dell’articolo 143, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 175, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la politica dell’ente («politica in materia di modifiche») sia stata applicata correttamente e soddisfi i requisiti imposti dagli articoli da 2 a 5, dall’ e dall’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame della politica dell’ente in materia di modifiche; b) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati; c) esame dei rapporti sulla gestione delle modifiche dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente; d) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit; e) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall’alta dirigenza dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può esaminare anche altri documenti d’interesse dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 83 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo