Art. 82

Adeguatezza della funzione di validazione

In vigore dal 20 ott 2021
Adeguatezza della funzione di validazione Nel valutare l’adeguatezza della funzione di validazione a fronte dei requisiti stabiliti all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 10 a 13 e accerta che: a) l’ente raffronti il primo percentile dei rendimenti effettivi degli strumenti di capitale con le stime modellizzate a cadenza almeno trimestrale; b) il raffronto di cui alla lettera a) poggi su un periodo di osservazione di almeno un anno e su un orizzonte temporale che consenta di calcolare il primo percentile senza sovrapposizione di osservazioni; c) quando la percentuale di osservazioni che restano al di sotto del primo percentile stimato dei rendimenti degli strumenti di capitale è superiore all’1 %, la situazione sia giustificata adeguatamente e l’ente adotti le opportune misure correttive.
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Adeguatezza della funzione di validazione (Art. 82 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo