Art. 82
Adeguatezza della funzione di validazione
In vigore dal 20 ott 2021
Adeguatezza della funzione di validazione
Nel valutare l’adeguatezza della funzione di validazione a fronte dei requisiti stabiliti all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 10 a 13 e accerta che:
a)
l’ente raffronti il primo percentile dei rendimenti effettivi degli strumenti di capitale con le stime modellizzate a cadenza almeno trimestrale;
b)
il raffronto di cui alla lettera a) poggi su un periodo di osservazione di almeno un anno e su un orizzonte temporale che consenta di calcolare il primo percentile senza sovrapposizione di osservazioni;
c)
quando la percentuale di osservazioni che restano al di sotto del primo percentile stimato dei rendimenti degli strumenti di capitale è superiore all’1 %, la situazione sia giustificata adeguatamente e l’ente adotti le opportune misure correttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-82