Art. 5

Non conformità temporanea ai requisiti del metodo IRB

In vigore dal 20 ott 2021
Non conformità temporanea ai requisiti del metodo IRB Ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente: a) verifica se il piano dell’ente per un tempestivo ritorno alla conformità sia sufficiente a correggere la non conformità e se il calendario sia ragionevole, tenendo conto di tutti i seguenti elementi: i) la rilevanza della non conformità; ii) la portata delle misure necessarie per ritornare alla conformità; iii) le risorse a disposizione dell’ente; b) monitora periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione del piano dell’ente per un tempestivo ritorno alla conformità; c) verifica la conformità dell’ente ai requisiti pertinenti dopo l’attuazione del piano, applicando le metodologie di valutazione stabilite nel presente regolamento.
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Non conformità temporanea ai requisiti del metodo IRB (Art. 5 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo