Art. 3

Qualità della documentazione

In vigore dal 20 ott 2021
Qualità della documentazione 1.   Al fine di accertare il rispetto da parte dell’ente dell’obbligo di documentazione di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica che la documentazione dei sistemi di rating ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («sistemi di rating»): a) sia sufficientemente dettagliata e precisa da poter essere utilizzata in modo efficace; b) sia approvata all’appropriato livello direttivo dell’ente; c) contenga, per ciascun documento, almeno una registrazione del tipo di documento, dell’autore, del revisore, del soggetto che rilascia l’autorizzazione, del proprietario, delle date di elaborazione e di approvazione, del numero di versione e della cronistoria delle modifiche apportate al documento; d) consenta a terzi di esaminare e confermare il funzionamento dei sistemi di rating e, in particolare, di esaminare e confermare che: i) la documentazione riguardante la struttura del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere la logica alla base di tutti gli aspetti del sistema, comprese le ipotesi, le formule matematiche e, laddove sia coinvolta la valutazione umana, le decisioni e le procedure per l’elaborazione del sistema di rating; ii) la documentazione del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il funzionamento, i limiti e le ipotesi fondamentali di ciascun modello di rating e di ciascun parametro di rischio e di replicare lo sviluppo del modello; iii) la documentazione del processo di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il metodo di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e la loro effettiva assegnazione a classi o pool e di replicare l’assegnazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità competente accerta che l’ente disponga di politiche che definiscano norme specifiche per la documentazione che assicurino: a) che la documentazione interna sia sufficientemente dettagliata e accurata; b) che a persone o unità specifiche sia attribuita la responsabilità di garantire che la documentazione sia completa, coerente, accurata, aggiornata, approvata come opportuna e sicura; c) che l’ente documenti adeguatamente le proprie politiche, procedure e metodologie relative all’applicazione del metodo IRB.
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Qualità della documentazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo