Art. 4
Coinvolgimento di terzi
In vigore dal 20 ott 2021
Coinvolgimento di terzi
1. Al fine di valutare la conformità al requisito relativo alla solidità e alla corretta applicazione dei sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all’elaborazione, all’applicazione e alla validazione dei suoi sistemi di rating o abbia acquistato un sistema di rating o dati aggregati da terzi, l’autorità competente accerta che tale delega o acquisto non ostacoli l’applicazione del presente regolamento e verifica che:
a)
l’alta dirigenza dell’ente, quale definita all’, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE («alta dirigenza»), nonché l’organo di amministrazione dell’ente o il comitato da esso designato partecipino attivamente alla vigilanza e al processo decisionale riguardanti i compiti, le attività o le funzioni delegate a terzi o i sistemi di rating ottenuti da terzi;
b)
il personale dell’ente abbia una conoscenza e una comprensione sufficienti dei compiti, delle attività o delle funzioni delegate a terzi, della struttura dei dati e dei sistemi di rating ottenuti da terzi;
c)
la continuità delle funzioni o dei processi esternalizzati sia garantita anche mediante un’adeguata pianificazione di emergenza;
d)
l’audit interno o un’altra tipologia di controllo dei compiti, delle attività e delle funzioni delegati a terzi non sia limitato o impedito dal coinvolgimento di terzi;
e)
l’autorità competente abbia pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti.
2. Quando una parte terza partecipa ai compiti di elaborazione di un sistema di rating e di stima del rischio per un ente, l’autorità competente accerta che:
a)
siano soddisfatte le lettere da a) a e) del paragrafo 1;
b)
le attività di validazione relative a tali sistemi di rating e le stime di rischio non siano svolte da detta parte terza;
c)
la parte terza fornisca all’ente le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività di validazione.
3. Se, ai fini dell’elaborazione di un sistema di rating e di una stima dei parametri di rischio, l’ente utilizza dati aggregati con altri enti e una parte terza elabora il sistema di rating, quest’ultima può assistere l’ente nelle sue attività di validazione eseguendo i compiti di validazione che richiedono l’accesso ai dati aggregati.
4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame degli accordi con la parte terza e di altri documenti pertinenti che ne specificano i compiti;
b)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente dell’ente o dalla parte terza a cui è delegato l’incarico, l’attività o la funzione, o svolgimento di colloqui con essi;
c)
acquisizione di dichiarazioni scritte dall’alta dirigenza o dall’organo di amministrazione dell’ente o dalla parte terza a cui è delegato il compito, l’attività o la funzione, o dal comitato dell’ente designato dall’organo di amministrazione, o svolgimento di colloqui con essi;
d)
se del caso, esame di altri documenti pertinenti dell’ente o della parte terza.
Storico versioni
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