Art. 40

Performance del modello

In vigore dal 20 ott 2021
Performance del modello Nel valutare la capacità previsionale del modello a norma dell’articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che le regole interne dell’ente: a) illustrino le ipotesi e la teoria alla base delle metriche scelte dall’ente ai fini della valutazione della performance del modello; b) specifichino l’applicazione delle metriche, indichino se l’utilizzo di ciascuna metrica è obbligatorio o discrezionale e quando deve essere utilizzata e garantiscano che le metriche siano utilizzate in modo coerente; c) specifichino le condizioni di applicabilità, le soglie accettabili e gli scostamenti accettati per le metriche nonché stabiliscano se e, in caso affermativo, in che modo gli errori statistici relativi ai valori di tali metriche sono presi in considerazione nel processo di valutazione e, qualora siano calcolate più metriche, stabiliscano i metodi per aggregare diversi risultati di prova in un’unica valutazione; d) determinino un processo atto a garantire che gli eventi di deterioramento della performance del modello che comportano il superamento delle soglie di cui alla lettera c) siano comunicati ai membri appropriati dell’alta dirigenza responsabili e che i dirigenti responsabili dell’adozione della decisione finale in merito all’attuazione delle necessarie modifiche del modello forniscano orientamenti chiari su come sono considerati i risultati delle metriche.
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Performance del modello (Art. 40 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo