Art. 39

Valutazione umana

In vigore dal 20 ott 2021
Valutazione umana Nel valutare se il modello statistico o un altro metodo automatico sia combinato con la valutazione umana in conformità dell’articolo 174, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la valutazione umana sia applicata in modo proporzionato e adeguato nello sviluppo del modello di rating e nel processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, l’autorità competente accerta che: a) le modalità di applicazione della valutazione umana siano giustificate e pienamente documentate e che l’impatto della valutazione umana sul sistema di rating sia valutato, se possibile anche tramite una misurazione del contributo marginale della valutazione umana alla performance del sistema di rating; b) si tenga conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate nel modello e sia applicato un adeguato livello di cautela; c) quando il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool in un sistema di rating richiede l’applicazione della valutazione umana sotto forma di dati soggettivi utilizzati come input o quando le politiche in materia di credito permettono di discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del modello, si applichino tutte le seguenti circostanze: i) il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente i dati utilizzati come input e le situazioni in cui tali dati possono essere rettificati in base alla valutazione umana; ii) le situazioni in cui i dati utilizzati come input del modello sono stati effettivamente rettificati sono limitate; iii) il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente le situazioni in cui è permesso discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating e le procedure per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli; iv) tutti i dati riguardanti l’applicazione della valutazione umana e le situazioni di scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating sono conservati e analizzati periodicamente dall’unità di controllo del rischio di credito o dalla funzione di validazione al fine di accertarne l’impatto sul modello di rating; d) l’applicazione della valutazione umana sia gestita in modo appropriato e proporzionata al tipo di esposizione per ciascun sistema di rating.
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Valutazione umana (Art. 39 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo