Art. 36

Omogeneità

In vigore dal 20 ott 2021
Omogeneità 1.   Nel valutare l’omogeneità dei debitori o delle esposizioni assegnati alla stessa classe o allo stesso pool ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, e dell’articolo 170, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta la similarità delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool in relazione a tutti i seguenti fattori: a) rating interni; b) stime della PD; c) se del caso, stime interne della LGD; d) se del caso, stime interne dei fattori di conversione; e) se del caso, stime interne delle perdite totali. Per le esposizioni al dettaglio l’autorità competente valuta tali fattori per ciascun sistema di rating. Per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio l’autorità competente li valuta solo per i sistemi di rating per i quali è disponibile una quantità sufficiente di dati. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta l’intervallo dei valori e le distribuzioni delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool.
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Omogeneità (Art. 36 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo