Art. 27

Soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore

In vigore dal 20 ott 2021
Soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore 1.   Nel valutare la specificazione dettagliata e l’applicazione pratica, da parte dell’ente, delle soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore e la loro conformità all’articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2018/171, l’autorità competente accerta che: a) sia stata predisposta una politica adeguata in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti; b) la definizione di default applicata dall’ente comprenda almeno tutte le soglie di attivazione del default di cui all’articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) qualora un ente utilizzi più definizioni di default all’interno dei suoi soggetti giuridici, l’ambito di applicazione di ciascuna definizione di default sia chiaramente specificato e che le differenze tra le definizioni siano giustificate. 2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta se la definizione di default sia applicata in pratica e sia sufficientemente dettagliata da essere applicata coerentemente da tutti i membri del personale per tutti i tipi di esposizioni, e se tutti i seguenti potenziali indicatori dell’improbabile adempimento siano sufficientemente specificati: a) stato di sofferenza o incaglio; b) eventi che costituiscono specifiche rettifiche di valore su crediti derivanti da un significativo scadimento del merito di credito; c) cessioni del credito che costituiscono una perdita economica significativa; d) eventi che costituiscono una ristrutturazione onerosa; e) eventi che costituiscono una protezione analoga a quella del fallimento; f) altri indicatori dell’improbabile adempimento. 3.   L’autorità competente accerta che le politiche e procedure garantiscano che i debitori non siano classificati in stato di non default se si applica una qualsiasi delle soglie di attivazione del default.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo