Art. 26

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Per valutare se l’ente individui tutte le situazioni che devono essere considerate default in conformità dell’articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione (5), l’autorità competente accerta quanto segue: a) la specificazione dettagliata e l’applicazione pratica delle soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore, in conformità dell’; b) la solidità e l’efficacia del processo impiegato dall’ente per l’individuazione del default di un debitore, in conformità dell’; c) le soglie di attivazione e il processo impiegati dall’ente per la riclassificazione di un debitore in default in uno stato di non default, in conformità dell’. 2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame dei criteri interni, delle politiche e delle procedure dell’ente per stabilire se sia intervenuto un default («definizione di default») e per trattare le esposizioni in stato di default; b) esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell’individuazione del default di un debitore e nella gestione delle esposizioni in stato di default; c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; d) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; e) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; f) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi; g) esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale dello stato di default di un debitore o di un’esposizione e del ritorno a uno stato di non default. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati nel processo di individuazione del default di un debitore; b) svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni; c) esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche; d) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 26 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo