Art. 4

Estrazione dei dati

In vigore dal 30 set 2021
Estrazione dei dati L’archivio centrale ottiene dai sistemi di informazione dell’UE copie in sola lettura dei dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, e all’articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/817 al fine di elaborare le statistiche e le relazioni di cui agli articoli 39 e 66 di detto regolamento. I dati sono ottenuti periodicamente e almeno una volta al giorno, mediante estrazione unidirezionale.
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Estrazione dei dati (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/2223) — Testo vigente | Portale Normativo