Art. 2

Informazioni contenute nell’archivio centrale

In vigore dal 30 set 2021
Informazioni contenute nell’archivio centrale 1.   I dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 sono messi a disposizione e conservati nell’archivio centrale conformemente al presente regolamento. 2.   L’archivio centrale contiene dati statistici, comprese relazioni sull’uso del sistema ai fini del monitoraggio del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 66 del regolamento (UE) 2019/817. 3.   L’archivio centrale contiene relazioni tecniche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. 4.   L’archivio centrale conserva un numero di riferimento univoco che consente di tenere traccia delle corrispondenze incrociate di fascicoli di identità all’interno dei, o tra i, relativi sistemi di informazione dell’UE a fini statistici. Non è possibile utilizzare tale numero di riferimento per recuperare i fascicoli di identità sottostanti. 5.   L’archivio centrale consente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 di ottenere quanto segue: a) relazioni a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, contenenti le seguenti statistiche sulle cartelle conservate nel sistema di ingressi/uscite: i) dati statistici e relazioni personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e i soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi; ii) statistiche giornaliere riguardanti i soggiornanti fuoritermine, i cittadini di paesi terzi respinti, i cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata e i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali; iii) dati statistici e relazioni personalizzabili sulla qualità dei dati conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema di ingressi/uscite conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento; b) relazioni a norma dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, contenenti le seguenti statistiche sulle cartelle conservate nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): i) statistiche giornaliere sul numero e sulla cittadinanza dei richiedenti la cui autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata o rifiutata, compresi i motivi del rifiuto, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata; ii) dati statistici e relazioni personalizzabili per migliorare la valutazione dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale e di alto rischio epidemico, migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera, assistere l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento delle domande di autorizzazione ai viaggi e sostenere politiche migratorie dell’Unione basate su dati concreti; iii) dati statistici relativi all’elenco di controllo ETIAS a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, di detto regolamento; iv) statistiche periodiche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento del sistema d’informazione ETIAS a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, di detto regolamento; c) relazioni a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, contenenti le seguenti statistiche: i) statistiche generate dal sistema di ingressi/uscite che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori; ii) statistiche generate dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 84 di detto regolamento indicanti tassi anormali di rifiuto di autorizzazioni ai viaggi dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di viaggiatori; iii) statistiche generate dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi a norma dell’articolo 84 di detto regolamento e dal sistema di ingressi/uscite indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti; d) relazioni a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, contenenti statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata; e) relazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1861, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema d’informazione Schengen: i) statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, di detto regolamento; ii) relazioni annuali relative al numero di riscontri positivi (hit) per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del sistema d’informazione Schengen e al numero di accessi al sistema d’informazione Schengen per l’inserimento, l’aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860; iii) su richiesta della Commissione, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, sulle prestazioni del sistema d’informazione Schengen, sull’uso del sistema d’informazione Schengen e sullo scambio di informazioni supplementari, a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860; iv) su richiesta dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità, a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860; v) relazioni e statistiche ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860; vi) relazioni sui problemi di qualità dei dati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860. 6.   Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 2 contengono statistiche riguardanti l’uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l’esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti. 7.   L’utente può personalizzare le relazioni di attività prodotte dall’archivio centrale, in modo da filtrare o raggruppare i dati, tramite lo strumento di reportistica messo a disposizione insieme all’archivio centrale. 8.   È messo a disposizione un catalogo di relazioni. Le richieste di nuove relazioni o le modifiche alle relazioni esistenti seguono la politica di gestione delle modifiche di eu-LISA.
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Informazioni contenute nell’archivio centrale (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/2223) — Testo vigente | Portale Normativo