Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 set 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «dati statistici»: i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma dei regolamenti (UE) 2017/2226 (11), (UE) 2018/1240 (12), (UE) 2018/1860 (13), (UE) 2018/1861 (14), (UE) 2018/1862 (15) e (UE) 2019/816 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio; (2) «relazioni (statistiche)»: una raccolta organizzata di dati statistici, prodotta dall’archivio centrale in modo automatizzato secondo una serie di regole prestabilite e conservata nell’archivio centrale; (3) «relazioni personalizzabili»: relazioni statistiche estratte sulla base di dati statistici contenuti nell’archivio centrale secondo regole specifiche stabilite ad hoc da un utente, e conservate nell’archivio centrale; (4) «dati di identità critici»: uno qualsiasi dei seguenti dati, o una loro combinazione, da cui possono essere identificate le persone fisiche: a) nome, cognome, «alias» di qualsiasi persona i cui dati possono essere conservati in un sistema di informazione dell’UE; b) numero del documento di viaggio: c) indirizzo (via, numero civico); d) telefono, indirizzo IP; e) indirizzi di posta elettronica; f) dati biometrici.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2223) — Testo vigente | Portale Normativo