Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 set 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«dati statistici»: i dati resi anonimi e utilizzati unicamente al fine di elaborare relazioni statistiche a norma dei regolamenti (UE) 2017/2226 (11), (UE) 2018/1240 (12), (UE) 2018/1860 (13), (UE) 2018/1861 (14), (UE) 2018/1862 (15) e (UE) 2019/816 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio;
(2)
«relazioni (statistiche)»: una raccolta organizzata di dati statistici, prodotta dall’archivio centrale in modo automatizzato secondo una serie di regole prestabilite e conservata nell’archivio centrale;
(3)
«relazioni personalizzabili»: relazioni statistiche estratte sulla base di dati statistici contenuti nell’archivio centrale secondo regole specifiche stabilite ad hoc da un utente, e conservate nell’archivio centrale;
(4)
«dati di identità critici»: uno qualsiasi dei seguenti dati, o una loro combinazione, da cui possono essere identificate le persone fisiche:
a)
nome, cognome, «alias» di qualsiasi persona i cui dati possono essere conservati in un sistema di informazione dell’UE;
b)
numero del documento di viaggio:
c)
indirizzo (via, numero civico);
d)
telefono, indirizzo IP;
e)
indirizzi di posta elettronica;
f)
dati biometrici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:2223:oj#art-1