Art. 3

Archivio di dati e strumento di reportistica

In vigore dal 30 set 2021
Archivio di dati e strumento di reportistica 1.   L’archivio centrale usa una soluzione tecnica che ospita i dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità. 2.   La soluzione tecnica contiene uno strumento di reportistica configurato in modo da creare, conservare ed eseguire le relazioni e le relazioni personalizzabili di cui all’. 3.   Lo strumento di reportistica consente la generazione di relazioni di attività e relazioni tecniche, e il loro recupero da parte dell’utente. 4.   Lo strumento di reportistica consente la fornitura di dati statistici intersistemici e di relazioni analitiche a fini strategici, operativi e di qualità dei dati, ove previsto dal diritto dell’Unione. 5.   Tutte le relazioni sono gestite nell’ambito della soluzione tecnica. Le opportune misure di sicurezza e integrità sono attuate nella soluzione tecnica, al fine di soddisfare i requisiti del piano di sicurezza di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817. 6.   La soluzione tecnica è realizzata sul sito tecnico di eu-LISA e sul sito di riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:2223:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Archivio di dati e strumento di reportistica (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2223) — Testo vigente | Portale Normativo